Cristian Meloni
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Nuovi limiti di esenzione da imposte e contributi per le retribuzioni in natura 

Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro

nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare 

 

Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno inoltrare la domanda di assegno per il nucleo familiare esclusivamente in via telematica direttamente all’Inps che provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo spettante

Decreto Flussi 2009 per lavoratori extracomunitari stagionali


News del 10/04/2009

La Direzione Generale dell’Immigrazione informa che è stata emanata la Circolare n. 11 del 9 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali recante la ripartizione territoriale delle quote di ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari ammessi nel territorio nazionale per l'anno 2009, di cui al DPCM 20 marzo 2009 di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In base alla Circolare la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro potrà avvenire, esclusivamente con modalità informatiche, a partire dalle ore 8,00 del 15 aprile 2009, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno: www.interno.it

 

Circolare 11/2009

Allegato 1

 

Si ricorda che:

il 20 marzo 2009 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l'anno in corso.

Il decreto, in via di registrazione, consente l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

a) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

b) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

c) I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.