L’art. 1, commi 16 e 17 della legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023), prevede la modifica, limitatamente al periodo d’imposta 2024, del limite di esenzione previsto, ai sensi dell’art. 51, c. 3, del TUIR, sulle somme riconosciute a titolo di compensi in natura.
Per l’anno 2024, tali somme non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro, comprendendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico; per l’applicazione di tale limite maggiorato il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.