L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.92/E del 30 ottobre 2015, afferma che in presenza di una trasferta fuori dal Comune della sede di lavoro, il rimborso chilometrico, ancorché calcolato secondo le indicazioni ministeriali prendendo a riferimento i parametri presenti nelle tabelle ACI, potrà essere ritenuto esente solo per i chilometri massimi di percorrenza tra la sede di lavoro e la sede di missione. Saranno pertanto da assoggettare a prelievo fiscale e contributivo i rimborsi chilometrici eccedenti e a copertura del tragitto casa-luogo della missione.