Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare
Vengono abrogate:
a) la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999);
b) l’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane (art. 21 del DPR n. 1668/1956); l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare entro dieci giorni, ai servizi per l’impiego, le qualificazioni raggiunte dagli apprendisti (art. 24, commi 3 e 4 del DPR n. 1668/1956);
c) l’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti (l’art. 4 della legge n. 25/1955).
Ovviamente, per i lavoratori minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999.