Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare
OBBLIGHI DEL LAVORATORE. Il lavoratore deve dare notizia immediata di qualsiasi infortunio al datore di lavoro e farsi rilasciare, solitamente dal pronto soccorso, il relativo certificato che deve contenere oltre ai dati anagrafici del lavoratore, il giorno, l’ora e il luogo, le cause e le circostanze, la precisa sede anatomica della lesione. Copia del certificato dovrà tempestivamente consegnata al datore di lavoro.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio all’Inail entro due giorni a far data da quello in cui ne ha avuto notizia.
Qualora l’infortunio abbia causato la morte o a causa di esso vi sia il pericolo di morte, la denuncia deve essere inoltrata all’isituto entro le 24 ore dall’evento.
La denuncia deve essere inviata in via telematica (per l’adempimento rivolgersi allo studio salvo diversi accordi). In caso di infortunio di durata superiore ai tre giorni o che abbia causato la morte deve essere inviata copia della denuncia entro gli stessi termini anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune (al questore o in mancanza al sindaco).
L’infortunio deve essere annotato nel registro infortuni conservato nella sede in cui si è verificato l’infortunio, ovvero nella sede presso la quale il lavoratore risulta assunto. I dati necessari per la compilazione si evincono dal primo certificato medico rilasciato al lavoratore infortunato; la data di ripresa al lavoro verrà compilata solo all’avvenuto termine dell’infortunio.
RETRIBUZIONE DELL’INFORTUNIO. La retribuzione in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta è così suddivisa:
Generalmente il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare l’indennità in busta paga per conto dell’Inail, il quale rimborserà alla fine del mese; mentre in alcuni casi l’indennità può essere corrisposta direttamente dall’istituto al lavoratore.
INFORTUNIO IN ITINERE. Seppure con diverse indicazioni specifiche, viene trattato come infortunio anche quello occorso fuori dal posto di lavoro ma durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e quello per la consumazione abituale dei pasti qualora non sia presente un servizio di mensa abituale.
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