Cristian Meloni
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Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro

nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare 

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno inoltrare la domanda di assegno per il nucleo familiare esclusivamente in via telematica direttamente all’Inps che provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo spettante

Infortunio

  • Infortunio


    OBBLIGHI DEL LAVORATORE. Il lavoratore deve dare notizia immediata di qualsiasi infortunio al datore di lavoro e farsi rilasciare, solitamente dal pronto soccorso, il relativo certificato che deve contenere oltre ai dati anagrafici del lavoratore, il giorno, l’ora e il luogo, le cause e le circostanze, la precisa sede anatomica della lesione. Copia del certificato dovrà tempestivamente consegnata al datore di lavoro.


    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio all’Inail entro due giorni a far data da quello in cui ne ha avuto notizia.
    Qualora l’infortunio abbia causato la morte o a causa di esso vi sia il pericolo di morte, la denuncia deve essere inoltrata all’isituto entro le 24 ore dall’evento.
    La denuncia deve essere inviata in via telematica (per l’adempimento rivolgersi allo studio salvo diversi accordi). In caso di infortunio di durata superiore ai tre giorni o che abbia causato la morte deve essere inviata copia della denuncia entro gli stessi termini anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune (al questore o in mancanza al sindaco).
    L’infortunio deve essere annotato nel registro infortuni conservato nella sede in cui si è verificato l’infortunio, ovvero nella sede presso la quale il lavoratore risulta assunto. I dati necessari per la compilazione si evincono dal primo certificato medico rilasciato al lavoratore infortunato; la data di ripresa al lavoro verrà compilata solo all’avvenuto termine dell’infortunio.


    RETRIBUZIONE DELL’INFORTUNIO. La retribuzione in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta è così suddivisa:

    • giorno in cui avviene l’infortunio: 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
    • primi tre giorni: dal giorno di calendario successivo a quello dell’infortunio viene corrisposta la carenza infortunio a carico del datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL;
    • dal 4° al 90° giorno di calendario successivo a quello dell’infortunio: indennità INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera o oraria e integrazione del datore di lavoro secondo quanto disposto dal CCNL applicato;
    • dal 91° giorno: indennità INAIL al 75% della retribuzione media giornaliera e integrazione del datore di lavoro secondo quanto disposto dal CCNL applicato.

    Generalmente il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare l’indennità in busta paga per conto dell’Inail, il quale rimborserà alla fine del mese; mentre in alcuni casi l’indennità può essere corrisposta direttamente dall’istituto al lavoratore.


    INFORTUNIO IN ITINERE. Seppure con diverse indicazioni specifiche, viene trattato come infortunio anche quello occorso fuori dal posto di lavoro ma durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e quello per la consumazione abituale dei pasti qualora non sia presente un servizio di mensa abituale.



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