Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare
Il modello di certificazione unica CUD 2009 è utile ai fini dell’attestazione:
a) dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno2008 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a
titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) delle relative ritenute di acconto operate;
c) delle detrazioni effettuate.
Lo schema di certificazione unica CUD 2009 è altresì utilizzata per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2008 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.
Lo schema di Certificazione Unica CUD 2009, approvato dal Direttore dell’Agenzia l'11 novembre 2008, contiene alcune novità riguardanti:
le detrazioni per i carichi di famiglia per famiglie numerose (art. 12, c. 1-bis e 3 del Tuir) e i canoni di locazione (art. 16 del Tuir)
le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività (d.l. 93/08 convertito dalla L. 126/08)
la scheda per la scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef (art. 63-bis L. 133/08)
L'INPS con circolare 21 del 19 febbraio 2009, precisa le modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2009.
Termine di rilascio CUD 2009: la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.