Cristian Meloni
HomeSedeServiziFAQNewsUtilizzo del sitoArea RiservataContatti
News
Nuovi limiti di esenzione da imposte e contributi per le retribuzioni in natura 

Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro

nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare 

 

Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno inoltrare la domanda di assegno per il nucleo familiare esclusivamente in via telematica direttamente all’Inps che provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo spettante

modello autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia"


News del 19/02/2009

Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, ci sono due alternative:

chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia";


coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

 

IL BONUS STRAORDINARIO
L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto l’attribuzione di un bonus
straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare
a basso reddito. Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto
del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del
TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume
il reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo
familiare.


SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti
in Italia e aver conseguito, nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del citato decreto,
esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis),
d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti
a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro
2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di
pensione.

MISURA DEL BENEFICIO
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali
componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
• euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del
nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
• euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
• euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro 17.000,00;
• euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
• euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali
ricorrano le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito
né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti
(art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto ai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600, presso
cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato ovvero è titolare di trattamento
pensionistico o di altro trattamento. Il modello può essere presentato direttamente dal
contribuente o mediante gli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 27 luglio 1998,
n. 322 e successive modificazioni).
La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata:
• entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di
componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2007;
• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti
del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2008.
Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una
nuova richiesta da indirizzare all’Agenzia delle Entrate.
Se il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando
l’apposito “Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per
famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.
Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata
in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l’apposito “Modello per
la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati
e non autosufficienza”.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il sostituto d’imposta e l’ente pensionistico erogano il beneficio spettante entro il mese di
marzo 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti
del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2007, ovvero rispettivamente nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se riferiti al periodo
d’imposta 2008.

RESTITUZIONE DELLE SOMME
I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno
ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro
che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione
del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato
con il modello F24 entro i medesimi termini.

per ulteriori informazioni: Agenzia delle Entrate