Cristian Meloni
HomeSedeServiziFAQNewsUtilizzo del sitoArea RiservataContatti
News

Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro

nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare 

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno inoltrare la domanda di assegno per il nucleo familiare esclusivamente in via telematica direttamente all’Inps che provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo spettante

Permessi per studio

  • Permessi per studio


    I lavoratori, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
    I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
    Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie a comprovare di aver sostenuto l’esame.

    CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali.
    La contrattazione collettiva nazionale e decentrata definisce il monte ore da destinare ai congedi i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

    CONGEDI PER LA FORMAZIONE EXTRA LAVORATIVA. I dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
    Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
    Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

    Limiti. Tutti i contratti collettivi di settore prevedono una serie di limitazioni:
    •un monte ore aziendale che viene determinato diversamente da contratto a contratto, valido per un certo numero di anni, il cui superamento comporta la necessità di creare un’apposita graduatoria tra quei lavoratori per individuare i beneficiari, che saranno selezionati secondo determinati criteri: anzianità di sevizio, età del lavoratore, caratteristica dei corsi.
    •il numero di lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi non deve superare una determinata percentuale degli addetti occupati e dovrà comunque essere garantito il normale svolgimento dell’attività produttiva.
    •in generale, in numero di ore del corso deve essere pari al doppio delle ore di permesso retribuite, tranne il caso dei corsi di recupero. Pertanto un lavoratore ha diritto al pagamento di 150 ore se il corso che frequenta ha una durata minima di 300 ore.

    L’orario di lavoro. In giurisprudenza si ritiene che il presupposto per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori che frequentano regolarmente i corsi sia la coincidenza tra il tempo di svolgimento delle lezioni e l’orario di lavoro. Al contrario, se le lezioni sono serali non competerà alcun diritto a permessi, tranne il caso in cui il dipendente sia adibito a turni di lavoro serali.

    Documentazione. La partecipazione ai corsi deve essere documentata, sia con un certificato di iscrizione, sia con l'attestazione della frequenza del corso. In caso contrario il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso



Pagine: 1