Cristian Meloni
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Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro

nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare 

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno inoltrare la domanda di assegno per il nucleo familiare esclusivamente in via telematica direttamente all’Inps che provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo spettante

Trasferta

  • Trasferta


    Viene considerata trasferta l’invio provvisorio di un lavoratore in una località diversa rispetto a quella in cui svolge abitualmente la prestazione lavorativa.

    RETRIBUZIONE. Oltre alla normale retribuzione il lavoratore inviato in trasferta ha diritto alla corresponsione di un ulteriore compenso. La natura del compenso è costituita dal disagio provocato al lavoratore e dalle spese da esso sostenute per l’effettuazione della trasferta. In base a questa distinzione esistono diverse modalità per la corresponsione da utilizzare secondo quanto stabilito dai CCNL o dagli accordi individuali:

    rimborso analitico: rimborso delle spese effettivamente sostenute dal lavoratore. Il rimborso è sempre esente da contributi e trattenute fiscali quando le spese sono dettagliatamente documentate; fuori dal territorio comunale, sono esenti i rimborsi non documentati ma attestati dal lavoratore fino ad un importo giornaliero di € 15,49 per le trasferte in Italia e di € 25,82 per le trasferte all’estero;

    indennità di trasferta: indennità con importo forfetario generalmente stabilito dal CCNL che include anche le spese sostenute dal lavoratore. Tale indennità, per trasferte fuori dal territorio comunale, è esente da contributi e trattenute fiscali per un importo giornaliero di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,47 per le trasferte all’estero;

    indennità di trasferta con sistema misto: si tratta di una indennità forfetaria con l’aggiunta del rimborso analitico. Tale indennità, per trasferte fuori dal territorio comunale e con rimborso analitico o la fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio, è esente da contributi e trattenute fiscali per un importo giornaliero di € 30,99 per le trasferte in Italia e di € 51,65 per le trasferte all’estero; l’indennità con rimborso analitico o la fornitura gratuita del vitto e dell’alloggio, è esente da contributi e trattenute fiscali per un importo giornaliero di € 15,49 per le trasferte in Italia e di € 25,82 per le trasferte all’estero.

    TRASFERTISTI. L’indennità di trasferta, erogata ai lavoratori che per contratto svolgono la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede aziendale (es. viaggiatori e piazzisti, asfaltisti edili), viene considerata retribuzione al 50% e pertanto risulta essere imponibile nella stessa misura. Nel caso in cui il trasfertista effettui una trasferta al di fuori della zona assegnata viene applicato il regime della trasferta. Gli autisti delle aziende di autotrasporto non sono considerati trasfertisti.

    RIMBORSO O INDENNNITA' CHILOMETRICA: al lavoratore che utilizza la propria auto viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute sulla base del tariffario ACI. Il lavoratore dovrà compilare una scheda per la richiesta del rimborso. (vedi modulistica nell'areariservata).

    TRASFERIMENTO. Nel caso in cui lo spostamento del lavoratore in un specifico luogo di lavoro non sia provvisorio ma definitivo, si configura il trasferimento.
    Il trasferimento individuale del lavoratore può essere attuato dal datore di lavoro un maniera unilaterale da unità produttiva ad unità produttiva della stessa azienda per comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative e secondo procedure stabilite. Se previsto dal CCNL il trasferimento deve essere preceduto da un periodo di preavviso. Nel caso in cui il trasferimento sia disposto su iniziativa del datore di lavoro, è prevista generalmente dal CCNL una indennità a favore del lavoratore; al contrario se il trasferimento è richiesto dal lavoratore è esclusa qualsiasi indennità.

    TRASFERTA ALL'ESTERO
    Brevi missioni: al lavoratore che venga inviato all’estero per brevi missioni viene applicata la normativa italiana.
    Missioni o trasferimenti: se lavoratore viene inviato in uno degli stati membri della comunità europea (UE) e dello sazio economico europeo (SEE) per periodi più lunghi rispetto alle brevi missioni, viene applicata la normativa italiana per quanto riguarda adempimenti, libri obbligatori e disciplina del rapporto di lavoro, mentre viene applicata la disciplina comunitaria per:
    retribuzione: al lavoratore viene riconosciuta la retribuzione minima del Contratto Collettivo applicabile nel Paese di destinazione qualora quest’ultima sia più elevata rispetto a quella del CCNL applicato in Italia;
    alti documenti di lavoro: per il periodo della missione o trasferimento, devono essere predisposti e tenuti dei documenti presso la sede lavorativa per garantire il controllo nello stato ospitante e la loro conservazione per un determinato periodo successivo al rimpatrio.

    Durante l’invio del lavoratore all’estero, secondo accordi comunitari e al fine di evitare una doppia contribuzione, il datore di lavoro è soggetto alla copertura assicurativa nel Paese di lavoro sospendendo così l’obbligo contributivo in Italia. Quando il lavoro all’estero ha durata limitata è possibile ricorrere al regime previdenziale del distacco evitando così l’apertura delle posizioni assicurative all’estero.

    DISTACCO DEL LAVORATORE.Quandoun lavoratore, anche autonomo, viene temporaneamente inviato all’estero,quando siano rilevatealcune condizioni, l’impresa distaccantepuò beneficiare del regime del distaccorichiedendo all'Inpsil certificato di distacco (modello E101 o E102 vedi modulistica nell’area area riservata). Il certificato ènecessario per conservare l’obbligo assicurativo in Italia e ad evitare quindi la doppia imposizione contributiva. Il lavoratore dovrà portare con sé il certificato ed esibirlo in caso di controllo. Altri adempimenti devono essere sbrigati nei confronti del Centro per l’Impiego e dell’Inail a seconda dei casi.




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