Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.
La normativa ha esteso il diritto al congedo di maternità e all’astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni.
Sono elevati a cinque i mesi di congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all’età del bambino adottato/affidato.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA. La lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per il tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi al parto stesso ovvero ai tre mesi successivi all'interruzione della gravidanza (sempre che l'aborto avvenga dopo il 180° giorno di gravidanza).
Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. Tale possibilità è tuttavia subordinata all'attestazione del medico specialista che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro, al periodo di astensione post-partum si aggiungono i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima, fermo restando il periodo complessivamente previsto di 5 mesi (così se ad esempio il parto avviene con 26 giorni di anticipo rispetto alla data presunta, al periodo di astensione obbligatoria post-partum si aggiungeranno i 26 giorni di anticipo).
ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE. La lavoratrice, prima dell'inizio del congedo di maternità e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve presentare al datore di lavoro e all'Inps, apposita domanda corredata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso, per usufruire dei diritti previsti, la lavoratrice deve altresì inviare al datore di lavoro e all'INPS il certificato di nascita del bambino ovvero la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
A seguito della nascita, per usufruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico e richiedere l'erogazione degli assegni familiari, la lavoratrice o il lavoratore deve presentare apposite domande al datore di lavoro.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA (maternità a rischio)
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:
a)nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b)quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c)quando la lavoratrice che svolga lavori pericolosi, faticosi o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. In questo caso l’astensione obbligatoria può essere prorogata sino a sette mesi dopo il parto su disposizione della DPL e su richiesta della lavoratrice;
AUTORIZZAZIONE PER MATERNITÀ A RISCHIO. Ai fini dell'anticipazione dell'astensione obbligatoria di cui al punto a) la lavoratrice può far richiesta della relativa autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di residenza abituale presentando la domanda di astensione anticipata (utilizzando a tal fine il modello rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro stessa debitamente compilato), corredata dalla certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. o dalla struttura sanitaria delegata.
Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dalla DPL entro 7 gg.
All'atto della ricezione della documentazione, la DPL rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata dalla lavoratrice al datore di lavoro.
Qualora entro 7 giorni non venga emesso alcun provvedimento la domanda s'intende accolta.
La richiesta di autorizzazione all'astensione anticipata di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, deve essere presentata, invece, dal datore di lavoro , una volta che egli accerti, in base al documento di valutazione dei rischi e previa consultazione del medico competente e del RSSL, l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice all'interno della struttura aziendale.
In questi ultimi casi la DPL ha la facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti necessari e di delegare alle ASL competenti gli opportuni accertamenti di carattere sanitario.
E' opportuno precisare che se dovesse pervenire alla DPL un'istanza per la lettera b) ma, vi è allegato un certificato medico comprovante lo stato di gravidanza a rischio, l'ufficio provvederà ad emanare il provvedimento di cui alla lettera a) fino alla data d'interdizione obbligatoria dal lavoro e far eseguire gli accertamenti per l'eventuale interdizione dal lavoro fino al 7 mese dopo il parto per le condizioni lavorative non confacenti con lo stato di gravidanza.
INDENNITA' DI MATERNITÀ. Durante il periodo di astensione obbligatoria è previsto il pagamento alla lavoratrice di un'indennità sostitutiva della retribuzione.
L’effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell’indennità.
Le lavoratrici autonome non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro.
A CHI SPETTA. Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2008, l'aliquota del 24,72%;
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti).
Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
QUANTO SPETTA. La prestazione economica è pagata dall’Inps (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) e è pari all’80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo.
I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l’intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a integrare la differenza. L’indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.
ADOZIONI. In caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del bambino in famiglia e senza limiti di età del bambino. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.
PERMESSI PER ALLATTAMENTO. Fino ad un anno di vita del bambino e per i soli giorni di effettiva presenza al lavoro la dipendente ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero per allattamento, ridotte ad 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
In caso di parto plurimo i riposi spettano in misura doppia.
Per le relative ore di assenza il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS pari alla mancata retribuzione, recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
IL CONGEDO PARENTALE. (astensione facoltativa). Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.
Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (lavoratrici a progetto e collaboratrici coordinate e continuative) che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
QUANTO SPETTA. L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).
La domanda va presentata all’Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione moduli.
CHI PAGA. A seconda della tipologia di lavoratore le indennità possono essere pagate o direttamente dall’Inps (collaboratori) o anticipate in busta paga dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi (dipendenti).
SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITÀ. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato. L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per tali assunzioni, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ. La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), che si trovino in una delle seguenti situazioni.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
1. ha un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).
La domanda va presentata agli uffici Inps più vicini al domicilio della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
L'assegno dei Comuni è concesso alle madri il cui reddito familiare non supera il tetto previsto dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario.
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