Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nel documento allegato la circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro con linee guida e prassi da adottare
A tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dalla natura del contratto si applica una tutela speciale in caso di assenze per malattia.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE. Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni dalla compilazione da parte del medico deve inviare la prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro.
Preferibilmente inviare il certificato medico al datore di lavoro anche per un solo giorno di malattia.
Il lavoratore deve tuttavia comunicare al datore di lavoro tempestivamente la sopravvenienza della malattia: tale obbligo, previsto dai contratti collettivi è distinto dall’invio del certificato e normalmente si concretizza precedentemente all’invio del certificato stesso.
Il lavoratore deve obbligatoriamente comunicare il domicilio se diverso da quello di residenza al fine di rendersi reperibile alle visite del medico della Asl o dell’Inps.
RETRIBUZIONE DELLA MALATTIA. Per legge alcune categorie di lavoratori, durante la malattia, ricevono la retribuzione esclusivamente dal datore di lavoro, altri invece ricevono un trattamento economico a carico dell'INPS che può essere integrato dal datore di lavoro secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.
I lavoratori non indennizzati dall’Inps sono i dirigenti e gli impiegati ad eccezione degli impiegati del settore terziario (commercio e servizi). I contratti collettivi stabiliscono i periodi e le percentuali di retribuzione che devono essere erogate ai lavoratori.
I lavoratori indennizzati dall’Inps sono gli operai di tutti i settori, i lavoratori a domicilio, i sacristi e gli impiegati del settore terziario. L'indennità è anticipata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 è estesa anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati.
L’IMPORTO DELL’INDENNITA’. I primi tre giorni di malattia vengono sempre pagati dal datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto collettivo. L'indennità viene erogata dal quarto giorno ed è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi fino al 180° giorno nell’anno solare della stessa malattia o ricaduta.
L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps:
ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità è ridotta;
agli operai agricoli
ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.
L'INDENNITÀ NON SPETTA. Per i giorni di ritardo nell'invio del certificato; quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'Inps o dalla ASL: in tal caso è prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.
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